Art. 4.

      1. Le pensioni dei soggetti tutelati dalla presente legge si suddividono in quattro categorie:

          a) pensioni costituite tramite contributi previdenziali;

          b) pensioni per invalidità contratte a causa di attività prestate al servizio dello Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo e per catastrofi naturali;

          c) pensioni erogate per particolari meriti conseguiti al servizio della collettività

 

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nazionale, che possono essere concesse:

              1) ai decorati al valore militare, al valore dell'esercito, al valore di marina, al valore aeronautico e al valore civile;

              2) ai cittadini particolarmente meritevoli verso la Patria, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

          d) pensioni assistenziali, che si dividono in:

              1) pensioni per invalidità non dipendenti dalle cause previste alla lettera b), con conseguente totale o parziale inabilità al lavoro;

              2) pensioni concesse ad anziani nullatenenti non fruenti di altri trattamenti, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c).